IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea  del
27 gennaio 2003, recante norme minime  relative  all'accoglienza  dei
richiedenti asilo negli Stati membri; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2003 che  ha  delegato  il
Governo  a  recepire  la   citata   direttiva   2003/9/CE,   compresa
nell'elenco di cui all'allegato A della medesima legge; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni,
nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  cosi'  come
integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le  norme  relative
all'accoglienza degli stranieri richiedenti il  riconoscimento  dello
status di rifugiato nel territorio nazionale. 
  2. Il presente decreto non si  applica  nell'ipotesi  in  cui  sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai  sensi  del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,  recante  attuazione  della
direttiva 2001/55/CE,  relativa  alla  concessione  della  protezione
temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla
cooperazione in ambito comunitario. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).

          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva 2003/9/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          6 febbraio 2003, n. L 31.
              - La  legge 31 ottobre 2003, n. 306 reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003.». - L'art. 1 cosi recita:
              «Art.   1  (Delega   al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1. Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
              - Il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione    e   norme   sulla   condizione   dello
          straniero.».
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          31 agosto  1999, n. 394 reca: «Regolamento recante norme di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
              - La  legge 28 febbraio 1990, n. 39, reca: «Conversione
          in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
          1989,  n.  416,  recante  norme urgenti in materia di asilo
          politico,   di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
          extracomunitari   e   di   regolarizzazione  dei  cittadini
          extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel territorio
          dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.».
              - La legge 30 luglio 2002, n. 189, reca: «Modifica alla
          normativa in materia di immigrazione e di asilo».
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          16 settembre 2004, n. 303, reca: «Regolamento relativo alle
          procedure   per   il   riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato.».
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri».

          Note all'art. 1.
              -  Il  decreto  legislativo  7 aprile 2003, n. 85 reca:
          «Attuazione   della   direttiva  2001/55/CE  relativa  alla
          concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
          massiccio  di  sfollati  ed  alla  cooperazione  in  ambito
          comunitario».
              - La  direttiva 2001/55 e' pubblicata in GUCE n. L. 212
          del 7 agosto 2001.